Regolamento per le selezioni e i concorsi del personale

Approvato con deliberazione del Consiglio dell’Ordine in data 2 marzo 2022

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le modalità delle selezioni e dei concorsi pubblici per l’assunzione di personale alle dipendenze dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato.
  2. Le modalità e le procedure per la selezione del personale sono finalizzate a garantire l’imparzialità, la tempestività, l’economicità e la celerità di espletamento, nonché a consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini dei partecipanti.

Art. 2 – Modalità di accesso

  1. L’accesso alle varie categorie avviene nel limite dei posti disponibili della dotazione organica, con le seguenti modalità:
    a) per concorso pubblico per esami, per titoli, per titoli ed esami;
    b) per prova selettiva pubblica;
    c) per ricorso al collocamento obbligatorio, previa prova selettiva di idoneità
    d) per corso-concorso pubblico.
  2. In base al numero di domande pervenute per la partecipazione al concorso o al corso-concorso, la Commissione può disporre una preselezione dei candidati avvalendosi eventualmente anche del supporto di aziende specializzate in selezione del personale.
  3. La graduatoria del concorso è unica, mantiene l’efficacia per tre anni, o altra determinata da disposizione di legge, dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, ed è utilizzabile per eventuali coperture di posti, indipendentemente se a tempo pieno o parziale che, successivamente alla data di approvazione del bando ed entro il periodo di validità della medesima graduatoria, dovessero rendersi disponibili. La graduatoria può essere utilizzata anche per assunzioni a tempo determinato.
  4. L’indizione di procedure selettive non è preceduta dall’espletamento delle procedure di mobilità in quanto, per la specifica natura dell’Ordine, finanziato esclusivamente da contributi di soggetti privati, non si applicano le disposizioni in materia di mobilità obbligatoria e volontaria prevista dall’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, né le specifiche disposizioni di cui all’art. 1 comma 424 della L. 190/2014.

ART. 3 – REQUISITI PER L’ACCESSO

  1. Possono accedere agli impieghi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
    a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174;
    b) idoneità fisica alle mansioni corrispondenti al profilo professionale o alla posizione di lavoro da ricoprire;
    c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 primo comma lett. d) D.P.R. 3/1957;
    d) non aver riportato condanne penali o l’interdizione o altre misure che escludano dalla nomina agli impieghi presso la pubblica amministrazione;
    e) per i concorrenti di sesso maschile, essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
    f) essere in possesso del titolo di studio previsto dal bando.
  2. Per la copertura di particolari profili professionali o di particolari posizioni di lavoro nell’ambito di un medesimo profilo professionale, il bando può prescrivere ulteriori requisiti speciali.
  3. Tutti i requisiti generali e speciali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione.

ART. 4 – PREFERENZE E RISERVE

  1. Nelle procedure selettive operano le riserve previste dalla normativa vigente al momento dell’indizione della selezione. Le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
  2. A parità di punteggio i titoli di preferenza sono quelli descritti nell’elenco di cui all’art. 5 comma 4 D.P.R. 487/1994.
  3. A parità di punteggio e/o di titoli di preferenza, la stessa è determinata dalla minore età.

ART. 5 – LA SELEZIONE PUBBLICA

  1. La selezione pubblica può essere:
    a) per esami;
    b) per titoli;
    c) per titoli ed esami.
  2. Le selezioni per esami consistono in una o più prove scritte e/o in una o più prove pratiche e/o in una prova orale.
  3. Le selezioni per titoli consistono nella sola valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di selezione.
  4. Le selezioni per titoli ed esami consistono in una o più prove scritte e/o in una o più prove pratiche e/o in una prova orale, oltreché nella valutazione delle tipologie di titoli indicate nel bando di concorso.

ART. 6 – ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENTE

  1. Le assunzioni a tempo determinato di personale non dirigente si effettuano, nel rispetto della normativa vigente, per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, con le seguenti modalità:
    a) avviamento degli iscritti nelle liste del Centro per l’impiego per i profili professionali di categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo;
    b) formulazione di apposite graduatorie predisposte sulla base di selezione per esami e/o per titoli per i profili professionali per i quali è richiesto un titolo diverso da quello della sola scuola dell’obbligo;
    c) utilizzo di graduatorie, in corso di validità, di selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di personale della stessa categoria e profilo professionale, eccezionalmente anche in vigore presso altri enti;

ART. 7 – FASI del Procedimento di selezione del personale

  1. Il procedimento di selezione del personale è costituito dalle seguenti fasi:
    a) indizione della procedura selettiva;
    b) approvazione del Bando e pubblicazione;
    c) ricevimento delle domande di ammissione;
    d) nomina della commissione esaminatrice ed adempimenti connessi;
    e) ammissione dei candidati alla selezione;
    f) preparazione ed espletamento delle prove;
    g) approvazione della graduatoria.

ART. 8 – INDIZIONE

  1. L’indizione della procedura selettiva avviene con l’approvazione del bando conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
  2. La selezione viene indetta per il numero di posti previsti negli strumenti di programmazione dell’Ente.

ART. 9 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

  1. Le Commissioni Giudicatrici delle selezioni pubbliche sono nominate nel rispetto di quanto indicato dall’art. 57 del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, almeno un componente della Commissione deve essere di sesso femminile, salva motivata impossibilità. Le funzioni di Segretario, in assenza di impiegati con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono affidate ad un Consigliere dell’Ordine nominato contestualmente alla Commissione Giudicatrice.
  2. La Commissione Giudicatrice è composta da 3 persone: un Presidente esperto nelle materie oggetto del concorso e altri due esperti nelle materie oggetto del concorso. La Commissione è coadiuvata da un Segretario.
  3. Le Commissioni giudicatrici, all’occorrenza, sono integrate da uno o più componenti esperti in lingue straniere ed in informatica.

ART. 10 – INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE

  1. La commissione giudicatrice si insedia alla data fissata dal Presidente.
  2. Una volta insediatasi, presa conoscenza della documentazione di rito, la commissione verifica l’assenza di cause di incompatibilità dei suoi componenti e stabilisce:
    a) gli ammessi alla selezione;
    b) i criteri di valutazione dei titoli (qualora non previsti nel bando);
    c) la definizione operativa delle modalità di svolgimento della/e prova/e d’esame.
  3. La Commissione prepara le prove d’esame e ne cura l’effettuazione, valuta i titoli e le prove d’esame, predispone la graduatoria finale.

ART. 11 – MODALITA’ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DA PARTE DELLA COMMISSIONE

  1. La commissione esaminatrice espleta i suoi lavori alla presenza di tutti i suoi componenti.
  2. I commissari assegnano i voti in forma numerica alle varie prove rispettando i limiti numerici indicati nel bando ed operando in forma palese e contemporanea. Le votazioni minime che i candidati devono conseguire per accedere alle prove successive alla prima sono indicate nel bando.

ART. 12 – IL BANDO

  1. Il bando, ai fini della presentazione delle domande, rimane aperto di norma per almeno 15 (quindici) giorni, dalla data di pubblicazione dell’avviso di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e contiene:
    a) il numero dei posti messi a concorso, il profilo professionale e la categoria cui si riferisce il concorso;
    b) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
    c) il trattamento economico previsto per i posti a concorso;
    d) i requisiti generali e speciali richiesti per l’ammissione all’impiego;
    e) le modalità di versamento della tassa di concorso, ove prevista;
    f) il numero e la tipologia delle prove, l’indicazione delle materie che costituiranno oggetto delle stesse, le votazioni minime richieste per ciascuna prova;
    g) le modalità di comunicazione della sede e del diario delle prove, ovvero l’indicazione delle stesse;
    h) la richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
  2. Al bando è data pubblicità mediante pubblicazione integrale all’Albo on-line dell’Ordine per tutta la durata di apertura del bando e con la pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza dei termini per la presentazione delle domande. L’Ente si riserva, qualora la normativa lo consenta, di sostituire ogni forma di pubblicazione con la sola pubblicazione informatizzata sul sito dell’Ordine.

ART. 13 – PROROGA, RIAPERTURA, REVOCA E MODIFICA DEL BANDO

  1. E’ facoltà dell’Ente prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
  2. E’ facoltà dell’Ente riaprire i termini del concorso, allorché alla data di scadenza venga ritenuto insufficiente il numero delle domande presentate ovvero per altre motivate esigenze.
  3. E’ facoltà dell’Ente procedere, con provvedimento motivato, all’aumento dei posti da conferire prima dell’espletamento delle eventuali preselezioni.
  4. Qualora l’Ente eserciti le facoltà di cui al presente articolo, del relativo provvedimento è data adeguata pubblicità mediante pubblicazione dello stesso sul sito dell’Ordine.

ART. 14 – AMMISSIONE DEI CANDIDATI

  1. Le modalità di ammissione dei candidati sono definite dal bando di concorso/selezione.
  2. L’ammissione è preceduta dall’istruttoria delle domande, concernente la verifica dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione, effettuata dalla Commissione esaminatrice la quale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare la propria domanda entro un termine comunque antecedente allo svolgimento della prima prova. In caso di dubbia valutazione sulle dichiarazioni rese dal candidato e/o comunque sulla sua ammissibilità il candidato viene ammesso con riserva; lo scioglimento della riserva è subordinato alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti e/o all’espletamento dell’ulteriore attività istruttoria resasi necessaria.
  3. L’Ordine si riserva in ogni caso di prevedere nel bando l’ammissione con riserva di tutti i candidati che abbiano presentato domanda e/o di stabilire che l’istruttoria delle domande avvenga in una fase successiva alla preselezione.
  4. Nel caso di ammissione di tutti i candidati con riserva la verifica delle dichiarazioni rese, nonché il possesso dei requisiti e/o dei titoli dichiarati, ad eccezione di quelli immediatamente rilevabili dalla domanda, verrà effettuata prima di procedere all’assunzione dei vincitori della selezione e di coloro che, a procedura selettiva espletata, risultando utilmente collocati nella graduatoria, verranno assunti.
  5. Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione darà luogo alla non stipulazione del contratto individuale di lavoro e comporterà l’esclusione dalla graduatoria.

ART. 15 – PREPARAZIONE ED ESPLETAMENTO DELLE PROVE

  1. Gli esami hanno luogo di norma in un’unica sede. In tal caso la commissione prepara le prove, i cui contenuti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
  2. Le prove appena formulate, sono chiuse in plichi sigillati privi di contrassegni.

ART.16 – CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESELEZIONE E DELLE PROVE

  1. Nella correzione delle prove preselettive e della/e prova/e scritta/e la commissione potrà avvalersi di strumenti informatici o comunque atti ad accelerare le procedure di correzione.
  2. Prima di procedere alla correzione delle prove d’esame (scritta, pratica e orale), la commissione dovrà individuare e recepire in apposito verbale i criteri con i quali procederà alla valutazione delle prove dei candidati al fine di assegnare le votazioni che saranno espresse in forma numerica.

ART. 17 – COMUNICAZIONE DELLE PROVE

Il bando di selezione di volta in volta disciplinerà i termini di avviso nonché le modalità di comunicazione dell’esito delle stesse.

ART. 18 – GRADUATORIA

La graduatoria di merito dei candidati, viene formata secondo la votazione complessiva riportata da ciascun candidato, ottenuta sommando, al punteggio riportato nella valutazione dei titoli – ove previsti – i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova pratica e nella prova orale. La graduatoria approvata è pubblicata sul sito dell’Ordine.

ART. 19 – ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE SELETTIVE

  1. E’ consentito l’accesso a tutti gli atti a rilevanza esterna delle procedure selettive.
  2. I verbali della commissione esaminatrice possono costituire oggetto di richiesta di accesso da parte di coloro che vi hanno interesse per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
  3. I portatori di interessi diffusi non sono legittimati a chiedere visione e copia degli elaborati.

ART. 20 – PRESELEZIONE

  1. L’ammissione alle prove di esame può essere subordinata al superamento di una prova preselettiva avente per oggetto quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie d’esame o altra tipologia di prova vertente sulle materie d’esame.
  2. L’espletamento della prova preselettiva può essere affidato anche ad Aziende specializzate in selezione del personale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia che opereranno seguendo le indicazioni della Commissione giudicatrice.

ART. 21 – PROVA SCRITTA

  1. La prova scritta è costituita dalla redazione di un tema o una relazione vertente sulle materie d’esame.

ART. 22 – PROVA PRATICA

  1. La prova pratica sarà finalizzata alla verifica della capacità di utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più comunemente impiegate negli uffici di Segreteria di un’ Ordine degli ingegneri.

ART. 23 – PROVA ORALE

  1. La prova orale consiste in un colloquio individuale sulle materie indicate nel bando. Nell’ambito della prova orale, la Commissione accerterà anche, con il supporto di eventuali componenti aggiunti o con testi e quesiti predeterminati nella soluzione, la conoscenza della lingua straniera.

ART. 24 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’ASSUNZIONE

  1. Ai candidati è comunicato l’esito del concorso e i vincitori sono invitati nel termine di trenta giorni:
    a) a presentare i documenti prescritti dal bando o a dichiararne il possesso ai sensi della normativa vigente in materia di documentazione amministrativa, ai fini della verifica dell’effettivo possesso dei requisiti richiesti;
    b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.

ART. 25 – PERIODO DI PROVA E CONFERMA IN SERVIZIO

  1. I vincitori delle selezioni assunti a tempo indeterminato sono soggetti a un periodo di prova la cui durata è stabilita dal Contratto di comparto.

ART. 26

Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento o in caso di contrasto del presente regolamento con il bando fa fede quanto disposto nel bando stesso.

Ultimo aggiornamento: 02-03-2022