Procedure per le “pratiche sismiche” (L.R. 9/1983 e Reg. reg.le 4/2010 s.m.i.). Nuove costruzioni “inusuali”: edifici e opere snelle e opere geotecniche alte (D.D. 359 del 3/8/2020 – allegato A – punti 1 e 6). Precisazioni

Data:
24 Febbraio 2022

Circolare n° 02 – Procedure per le “pratiche sismiche” (L.R. 9/1983 e Reg. reg.le 4/2010 s.m.i.). NUOVE COSTRUZIONI “INUSUALI”: EDIFICI E OPERE SNELLE E OPERE GEOTECNICHE ALTE (D.D. 359 del 3/8/2020 – allegato A – punti 1 e 6). Precisazioni

Il comma 2 dell’art.94-bis del D.P.R. 380/2001 s.m.i. ha demandato, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Regioni, l’emanazione di linee guida concernenti, tra l’altro, l’individuazione degli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo) per i quali è sempre previsto, in attuazione del comma 3, il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del competente Ufficio.
Il Ministero ha approvato le proprie linee guida con decreto del 30/4/2020 (si veda la lettera “a” all’interno del decreto) mentre, per la Regione Campania, le corrispondenti linee-guida, limitatamente alle c.d. nuove costruzioni “inusuali”, sono rappresentate dall’elencazione riportata nell’allegato A al decreto dirigenziale n. 359 del 3/8/2020.
Tra gli interventi “rilevanti” (art.94-bis – co.1 – lettera a) rientrano, dunque (cfr. punto 2), le nuove costruzioni così dette “inusuali”, ovvero le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).
Nell’elencazione regionale delle nuove costruzioni da considerare “inusuali” sono comprese le opere indicate ai punti 1 e 6 dell’allegato A al D.D. 359/2020, per le quali, nelle more di una più generale revisione dell’elencazione, occorre fare delle precisazioni.

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