Avviso Importante – Circ. CNI n. 320/XX: Riversamento automatico dei domicili digitali dei professionisti iscritti in INI-PEC all’interno dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche (INAD) – Comunicato congiunto MIMIT/AgID prot. n.156298 del 29/07/2025 – trasmissione

Data:
31 Luglio 2025

Il Codice dell’Amministrazione Digitale ha istituito due registri di domicili digitali, uno che raccoglie quelli dei professionisti iscritti ad Albi che hanno l’obbligo di avere un domicilio digitale (il registro INI-PEC), l’altro che invece raccoglie i domicili digitali delle persone fisiche al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di poter dialogare con il cittadino non più in forma cartacea ma direttamente in forma digitale (INAD). Mentre per il registro INI-PEC l’iscrizione è obbligatoria, e i dati vengono comunicati e aggiornati non dal singolo professionista, ma dal suo Ordine di appartenenza, per INAD l’iscrizione è volontaria, e l’aggiornamento è a cura del diretto interessato. In sede di istituzione del registro INAD fu deciso di riversare in esso in maniera automatica (e autoritativa) tutti gli indirizzi pec dei professionisti presenti all’interno del registro INI-PEC. In estrema sintesi questo significa che il domicilio del professionista iscritto in INI-PEC è automaticamente trasferito in INAD, ove diviene il domicilio digitale del professionista in qualità di persona fisica, utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale (per es. multe, certificati, ecc.) concernenti la sfera privata del titolare del domicilio.

La circolare recentemente emanata dalle due amministrazioni in oggetto, che si allega per completezza, vuole ricordare che:
• ai sensi delle Linee guida adottate dall’AgID, il domicilio digitale e il nominativo del relativo titolare restano provvisoriamente registrati, senza essere pubblicati, per trenta giorni all’interno dell’INAD, ove è consultabile l’informativa sul trattamento dei dati personali;
in tale lasso temporale, il professionista iscritto in INI-PEC ha facoltà di modificare il proprio domicilio digitale, eleggendone uno diverso ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1- bis, del Codice dell’Amministrazione Digitale;
decorso il termine di trenta giorni, l’AgID provvede alla pubblicazione del domicilio digitale e dei dati ad esso correlati nell’indice INAD;
• il domicilio digitale così pubblicato su INAD è utilizzabile per comunicazioni aventi valore legale correlate alla sfera privata e personale del titolare del domicilio, inteso quindi quale persona fisica e non come professionista iscritto in albi, elenchi o registri professionali;
successivamente alla pubblicazione, il titolare del domicilio ha facoltà, nei modi indicati nelle più volte richiamate Linee guida, di disporre la modifica o anche la cessazione del proprio domicilio digitale sull’indice INAD.

Si chiede pertanto ai colleghi di verifiche la correttezza dell’indirizzo pec sul portale INI-PEC e di apportare le eventuali modifiche su INAD. Si chiede altresì, di voler comunicare a quest’Ordine eventuali errori nell’indirizzo PEC sul portale INI-PEC al fine di poter provvedere alla correzione.

Per visualizzare la Circ. CNI n. 320/XX clicca qui

Per visualizzare il Comunicato congiunto MIMIT/AgID del 29/07/2025 clicca qui