Si informano gli iscritti della concessione del patrocinio all’Associazione Liberi Amministratori Condominiali al Progetto Corsi di Aggiornamento 2026 che si svolgerà nelle seguenti giornate:
26 febbraio, 26 marzo, 23 aprile e 21 maggio 2026.
Per visualizzare le locandine dei corsi:
26 febbraio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
26 marzo 2026 dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
23 aprile 2026 dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
21 maggio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
L’ALAC ha organizzato il suddetto progetto di aggiornamento, con le seguenti tematiche: l’amministrazione di condominio ha oramai assunto, anche in forza di consolidata dottrina e giurisprudenza in virtù della legislazione in materia, la qualificazione di ambito lavorativo professionale anche per i professionisti iscritti ad Albi e Collegi.
L’art. 71 bis disp. att. c.c. rubricato REQUISITI PER L’INCARICO DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, tra l’altro, testé recita: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) …; b) …; c) …; d) …; e) …; f) …; g) … che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. … … A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica”. Le regole sulla formazione degli amministratori sono state attuate nel contesto del D.M. 13.08.2014 n°140 ha stabilito: i) i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio; ii) i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei
corsi della formazione iniziale e periodica in materia di amministrazione condominiale di cui all’art. 71- bis co. 1 lett. g) disp. att. c.c.
L’art. 5co2° del D.M. 13.8.2014 n°140 rubricato SVOLGIMENTO E CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO testé recita: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno
una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in
materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla
risoluzione di casi teorico-pratici”.
La Corte di Cassazione con due sentenze gemelle – entrambe del 31 ottobre 2024 n°28195 e n°28196 – ha stabilito che «la deliberazione dell’assemblea condominiale che nomini amministratore un soggetto privo dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dall’articolo 71- bis delle disposizioni d’attuazione del Codice civile è nulla per contrarietà a norma imperativa, trattandosi di requisiti dettati a tutela degli interessi generali della collettività e influenti, perciò, sulla capacità del contraente», sposando, quindi, la tesi della nullità della delibera di nomina.
Il corso di aggiornamento per l’anno solare 2026, obbligatorio per gli esercenti l’attività di amministrazione condominiale, potrà essere rivolto sia agli Iscritti agli Albi ed ai Collegi che ai tirocinanti e si terrà gratuitamente in presenza presso il Cefors in 81025 – Marcianise (CE) alla Via Trivio Quaranta (S.S.87), struttura ricettizia idonea per la formazione professionale.
Il corso verterà su tematiche specialistiche dell’amministrazione condominiale in corso di individuazione – affrontando anche i casi pratici di più complessa gestione – e si concluderà con un esame di valutazione, che darà diritto ad un credito per ogni ora di formazione.